ammonimento concernente i rifiuti | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Vengono prelevate
- una tassa di Stato di fr. 800.--
- e le spese di cancelleria di fr. 176.-- totale fr. 976.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
E. 3 [Vie di diritto]
E. 4 [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 17 82 4a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 15 dicembre 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente ammonimento in materia di gestione dei rifiuti
- 2 - Ritenuto in fatto che:
- in data 24 aprile 2017 l'autorità preposta del Comune di X._____ costatava che un pacco indirizzato a A._____, domiciliato nella frazione di Y._____, era stato riempito con della carta e depositato per il ritiro allorquando la raccolta di tale tipo di rifiuti era ufficialmente prevista in data 6 aprile 2017 e/o 4 maggio 2017 (vedi calendario ufficiale allestito della Corporazione dei Comuni del Z._____ per la raccolta dei rifiuti [CRER] pubblicato sul sito internet.
- il 2 maggio 2017 il presunto fautore dell'infrazione veniva invitato a determinarsi sul fatto di aver "depositato della carta in modo non conforme, presso il centro raccolta rifiuti nella frazione di Y._____" ed informato sulla probabile pronuncia di una sanzione in violazione dell'art. 34 del regolamento comunale;
- il 5 maggio 2017 il ricorrente pretendeva di non capire la portata della propria infrazione per cui chiedeva un colloquio con il responsabile;
- mediante e-mail del 10 maggio 2017 il comune convenuto precisava all'istante che le infrazioni riguardavano il giorno della raccolta e la modalità del deposito, in quanto la scatola di cartone si sarebbe trovata nascosta sotto rifiuti di altro genere; all'istante veniva pure comunicato il numero di cellulare dell'incaricato comunale, dopo che quest'ultimo avrebbe inutilmente cercato di raggiungerlo telefonicamente, fatto non contestato dal diretto interessato che si limita ad addurre di non rispondere a tutte le chiamate da numeri a lui non noti;
- con decisione 28 agosto 2017 il ricorrente veniva formalmente ammonito per aver violato le disposizioni in materia di rifiuti e informato che "la carta va depositata impacchettata nelle scatole di cartone o nei sacchi di carta, l'importante è che vengano chiusi con corde o nastro adesivo, al massimo il giorno prima della raccolta";
- nel tempestivo ricorso 5 settembre 2017 (data del timbro postale) il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione 25 luglio 2017 (recte: 28 agosto 2017) contestando la fondatezza dell'ammonimento espresso nei suoi confronti - ad oltre 30 giorni dalla sollecitazione in vista del rispetto del diritto di audizione e sottoscritto dalla sorella del municipale che avrebbe rilevato l'irregolarità - non essendo chiaro di quale infrazione si sarebbe reso responsabile, quale
- 3 - normativa avrebbe violato e reputandosi essersi sempre comportato correttamente nella preparazione della carta straccia; all'autorità comunale verrebbe dall'istante inoltre imputata una violazione del dovere di informazione e consulenza;
- nella propria presa di posizione il comune convenuto ribadiva il ben fondato della sanzione emessa e chiedeva la non entrata nel merito del ricorso o comunque la sua integrale reiezione;
- in sede di replica, l'istante riconduceva il comportamento assunto dall'autorità comunale a rappresaglie per fatti estranei alla presente procedura e allegava alcune fotografie che reputava dovessero dimostrare che in tutti i punti di raccolta della carta straccia presenti sul territorio comunale la carta verrebbe depositata di continuo e non solo rispettando il giorno di consegna ufficiale;
- il comune convenuto rinunciava a duplicare; e considerato in diritto che:
- il provvedimento impugnato riguarda un semplice ammonimento e si pone in primo luogo la questione di sapere se per il ricorrente è data la legittimazione al ricorso; la tematica va risolta affermativamente, infatti, una decisione di ammonimento come quella in oggetto è suscettibile di incidere sulla situazione giuridica della persona a cui è diretta, nella misura in cui eventuali successive decisioni prese in applicazione della legislazione sui rifiuti che contemplino l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'autorità competente (ad esempio fissazione dell'entità di una successiva multa giusta l'art. 34 cpv. 1 del regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti [RGR]) ne potranno tenere conto (vedi analogamente la decisione del Tribunale federale 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 cons. 1.3);
- in base all'art. 16 dello statuto comunale, non vi è alcuna incompatibilità di cariche tra la segretaria comunale e un membro dell'esecutivo comunale non facendo, la prima, parte dell'autorità esecutiva in senso stretto; il provvedimento
- 4 - è poi stato sottoscritto dal sindaco congiuntamente alla segretaria e non dai due consanguinei, motivo per cui neppure in quest'ottica l'agire darebbe adito a critiche;
- non esiste nell'evenienza un termine di prescrizione o perenzione di 30 giorni dalla concessione del diritto di audizione entro il quale andrebbe emanata una decisione, come sembra pretendere l'istante; una lunga inattività dell'autorità potrebbe venire sanzionata unicamente nell'ottica della violazione delle regole della buona fede, ovvero dal momento in cui nessuna persona in una situazione analoga avrebbe dovuto ancora attendersi un intervento dell'autorità; nell'ambito dell'apertura di un procedimento come quello in esame, un termine di tre mesi per prendere una decisione, anche se lungo, non può ancora essere considerato censurabile (vedi per quanto riguarda la necessità di non protrarre oltre il dovuto la trattazione di una pratica la decisione del Tribunale amministrativo S 06 58, con dei termini di confronto decisamente superiori a quello in oggetto);
- dalla comunicazione del 2 maggio 2017 e foto allegate nonché da quella del 10 maggio 2017 all'istante doveva risultare chiaro che la violazione in oggetto riguardava il RGR ovvero il deposito non conforme della carta (comunicazione del 2 maggio 2017) e più precisamente in relazione al giorno della raccolta, secondo il calendario CRER, e le modalità del deposito, trovandosi la scatola dell'istante sotto rifiuti di altro genere (comunicazione del 10 maggio 2017);
- l'autorità comunale aveva pure tentato senza successo di prendere telefonicamente contatto con l'interessato, dopo che questi aveva in data 5 maggio 2017 espressamente richiesto un incontro "con il responsabile rifiuti" e gli comunicava in seguito il numero di cellulare dell'incaricato qualora l'interessato avesse desiderato discutere la faccenda; tali sollecitazioni venivano da parte dell'istante semplicemente ignorate; in tali condizioni non è dato ritenere che l'istante non fosse stato sufficientemente informato dell'eventuale motivo dell'avvio di una procedura nei suoi confronti o che non gli fossero state garantite le debite possibilità di prendere atto delle imputazioni messegli a carico, anche se l'autorità comunale ha omesso di indicare
- 5 - espressamente l'eventuale normativa che riteneva violata, ma non la base legale per la pronuncia di una sanzione;
- la pretesa violazione addossata dall'istante all'autorità comunale dell'art. 3 RGR è improponibile nell'ottica del diritto di audizione, avendo la disposizione quale scopo l'informazione e la consulenza generale nell'ottica della gestione dei rifiuti e non in riferimento all'apertura di un procedimento per infrazione al RGR;
- nell'ottica del diritto di audizione, all'istante era quindi stata data la possibilità di partecipare attivamente al procedimento che lo vedeva coinvolto, di fornire le proprie argomentazioni al riguardo e/o di ottenere tutte le necessarie informazione in merito alla violazione che gli veniva accollata motivo per cui l'eventuale difetto della comunicazione del 2 maggio 2017 va considerato sanato già nel corso del procedimento davanti all'autorità comunale e in ogni caso, essendo il vizio di poco conto, davanti a questo Giudice che gode di piena cognizione (vedi sentenza del Tribunale amministrativo S 15 127A);
- giusta gli artt. 16 e 17 cpv. 3 RGF, il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali allestito dalla CRER e i rifiuti raccolti separatamente (quali la carta) devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei cassonetti rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro;
- in conformità alle disposizioni di applicazione indicate sul calendario CRER, la carta va depositata impacchettata in prossimità dei contenitori dei rifiuti, oppure nei luoghi destinati dai Comuni, il giorno della raccolta;
- il calendario CRER indicava quali "giorni stabiliti" per la raccolta della carta ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 RGR - nel periodo qui in oggetto - il 6 aprile 2017 e/o il 4 maggio 2017 e non il giorno 24 aprile 2017, epoca alla quale era stato rinvenuto il pacco di cartone con l'indirizzo dell'istante presso il posto di raccolta;
- l'indirizzo che reca il pacco contenente la carta permette di considerare che l'infrazione sia stata commessa dal destinatario dell'invio, il quale del resto neppure contesta una sua qualsivoglia implicazione, ma si limita ad obbiettare -
- 6 - questo per la prima volta in sede di replica - di non essere stato colto in flagranti;
- il fatto che presso altri centri di raccolta fotografati dell'istante, i più comunque muniti di appositi contenitori per la carta, il deposito dei rifiuti urbani recuperabili sia possibile anche prima dei giorni stabiliti nulla toglie all'illiceità del deposito eseguito dall'istante nel luogo stabilito, dove giusta le foto agli atti il pacco di cartone oggetto dell'infrazione non era posto in un apposito contenitore destinato alla carta;
- per il resto, allegando le foto di altri posti di raccolta della carta il ricorrente non riesce a dimostrare di subire un trattamento diverso dagli altri cittadini; evidentemente l'autorità comunale è tenuta a perseguire tutti gli eventuali altri contravventori che non si sarebbero attenuti alle disposizioni del RGR in modo analogo all'istante con lo stesso ammonimento; nella fattispecie non vi sono indizi per ammettere che questo non sia debitamente avvenuto; di certo non si giustificherebbe in detti casi la pronuncia di una multa, come sostenuto dall'istante, non essendo egli stesso stato multato, ma solo ammonito;
- contrariamente a quanto sembra pretendere l'istante, la violazione delle disposizioni del RGR non deve necessariamente causare un danno materialmente quantificabile all'ente pubblico per essere punibile; il rispetto dei giorni di raccolta per certi tipi di rifiuti e la loro consegna possono essere riconducibili a motivi organizzativi, di ordine e di igiene pubblica; se ognuno ritenesse di poter depositare fino a due settimane prima del giorno della raccolta ufficiale rifiuti riciclabili anche laddove la raccolta non è previamente permessa, l'apertura e/o l'accessibilità ai normali cassonetti per i rifiuti urbani (come nel caso in esame) potrebbe venire ostacolata; inoltre il previo deposito in luoghi non previsti a tale scopo può in caso di condizioni atmosferiche speciali (in casu ad esempio di forte vento) o a seguito del concorso di animali comportare degli inutili e indesiderati disordini; nella misura in cui il rispetto dei giorni di raccolta ufficiali costituisce una valida misura al fine di garantire ordine e pulizia oltre ad un buon funzionamento del servizio di raccolta, l'ossequio
- 7 - preteso dall'esecutivo comunale ha pure una legittimità oggettiva per cui nulla osta all'applicazione di una sanzione in caso di inadempienza;
- l'art. 34 cpv. 1 RGR stabilisce che le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000.00 se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, la conservazione, il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti e non sottostanno alla legislazione della Confederazione o del Cantone; nell'evenienza quanto viene imputato all'istante è la violazione di una disposizione sulla raccolta dei rifiuti per cui alla fattispecie è applicabile l'art. 34 CRER;
- anche se il RGR non prevede espressamente la pronuncia di un ammonimento, la possibilità di infliggere tale sanzione va ammessa trattandosi di un provvedimento comunque meno incisivo della multa prevista all'art. 34 cpv. 1 RGR, secondo un ragionamento a maiore ad minus (il poco rientra nel molto);
- giustamente, il tipo di sanzione pronunciata comprova che la colpa dell'istante sia stata considerata di carattere ben poco grave e quindi sanzionata con la misura di per sé meno incisiva proponibile; tale valutazione è corretta anche considerato che il deposito della carta sia comunque avvenuto in un luogo protetto e asciutto nonché tenendo in considerazione che la consegna sia stata fatta in una scatola di cartone sicuramente chiudibile anche solo intrecciando i quattro lati superiori che fungono da coperchio;
- per il ricorrente l'ammonimento sarebbe in realtà stato pronunciato come misura ritorsiva avverso la sua persona per motivi del tutto estranei alla violazione del RGR; avendo però l'istante violato il RGR e le relative disposizioni esecutive, per il Tribunale amministrativo non vi sono motivi per concordare con la tesi di ricorso;
- la sanzione decisa nei confronti dell'istante sfugge pertanto alle censure di ricorso e merita conferma;
- i costi occasionati dal presente procedimento seguono la soccombenza giusta quanto sancito all'art. 73 cpv. 1 LGA;
- 8 -
- 9 - il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate
- una tassa di Stato di fr. 800.--
- e le spese di cancelleria di fr. 176.-- totale fr. 976.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]